Manovra: arriva l’exit tax per chi trasferisce la residenza fiscale con beni per almeno 800.000 euro

Il disegno di legge di bilancio prevede l’introduzione di una tassa per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero e detengono beni e diritti per un valore complessivo di almeno 800.000 euro. La norma è inserita nell’articolo 17 della manovra.

La misura si applicherà ai trasferimenti di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027. Condizione necessaria è essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

La tassazione scatta solo quando il cambiamento di residenza comporta la perdita della potestà impositiva italiana sui redditi interessati e quando il valore complessivo dei beni e diritti supera la soglia di 800.000 euro. Non basta dunque il semplice trasferimento all’estero.

L’imposta colpisce le plusvalenze maturate durante il periodo di residenza in Italia, anche se non realizzate tramite vendita. Il calcolo avverrà sulla somma delle differenze positive tra il valore di mercato dei singoli beni e diritti e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, applicando le regole ordinarie previste per le diverse tipologie di reddito.

L’aliquota prevista è del 26%. Per i titoli di Stato la base imponibile sarà ridotta al 48,08%. Il versamento deve essere effettuato entro 180 giorni dal trasferimento della residenza.

Chi si trasferisce in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato con accordi di collaborazione fiscale potrà differire il pagamento fino alla vendita dei beni, versando un acconto pari al 50% dell’imposta e prestando un’idonea garanzia. Il differimento può durare fino a cinque periodi d’imposta successivi per i trasferimenti nell’Ue e fino a dieci per i trasferimenti in altri Paesi con accordi di collaborazione; se i beni non sono venduti entro questi termini, l’imposta non sarà dovuta.

La norma prevede inoltre che l’imposta non sia dovuta sui beni non ceduti entro il periodo di differimento. L’esenzione opera anche in caso di trasferimento per successione durante lo stesso periodo oppure di rientro della residenza fiscale in Italia, purché i beni non siano stati venduti. Le somme eventualmente versate in eccesso saranno rimborsate.

Le disposizioni si applicheranno altresì alle società semplici, ai soggetti equiparati che non esercitano imprese commerciali e agli enti non commerciali.

Secondo la Relazione tecnica, il gettito atteso è contenuto: 3,37 milioni di euro nel 2027 e 6,74 milioni annui dal 2028 al 2031. Dal 2032, tenendo conto dei possibili rimborsi, l’effetto netto previsto scende a 3,37 milioni di euro annui.

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