La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il processo per frode fiscale relativo all’acquisto dei diritti televisivi da parte di Mediaset è stato equo e ha dichiarato il ricorso di Silvio Berlusconi “manifestamente infondato”.
Il ricorso era stato presentato da Berlusconi il 28 dicembre 2013. Dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio nel giugno 2023 la causa è stata portata avanti dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.
La vicenda trae origine dalla condanna per concorso in dichiarazioni fiscali fraudolente legata alle acquisizioni dei diritti tv tramite Mediaset: una pena iniziale di quattro anni poi ridotta a un anno per effetto dell’indulto. La Corte di Cassazione aveva confermato la condanna il 1° agosto 2013, con conseguente interdizione dai pubblici uffici e decadenza dal ruolo di senatore.
Al centro del ricorso alla Cedu c’era l’accusa di mancanza di imparzialità del collegio della Cassazione, in particolare rispetto a un’intervista rilasciata dal presidente del collegio, Antonio Esposito, a Il Mattino il 5 agosto 2013. L’intervista era avvenuta dopo la lettura del dispositivo in udienza pubblica del 1° agosto e prima del deposito delle motivazioni, avvenuto il 29 agosto.
La Corte di Strasburgo ha valutato che le dichiarazioni di Esposito non dimostravano un pregiudizio né potevano generare dubbi oggettivamente giustificati sull’imparzialità del collegio, poiché la decisione era già stata adottata in udienza. La Cedu ha precisato di non dover esprimere giudizi sull’opportunità del comportamento del giudice o sulle eventuali conseguenze disciplinari, limitandosi all’effetto sulle garanzie dell’articolo 6 della Convenzione.
Sui numerosi altri elementi portati dal ricorrente la Corte ha ritenuto le prove insufficienti: le frasi ostili attribuite a Esposito da terzi non sono state dimostrate; le osservazioni attribuite al giudice identificato con le iniziali A.F. sono state giudicate generiche e incongruenti con il suo comportamento; e la rapidità del procedimento o l’assegnazione alla sezione feriale non indicano una volontà precostituita di condanna. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati irricevibili o respinti come manifestamente infondati o tardivi.
Nella sentenza della Sezione I, relativa al caso registrato con il numero di ricorso 8683/14, la Corte ha deciso all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in relazione all’imparzialità della Corte di Cassazione e ha respinto le ulteriori doglianze.